IL TRIBUNALE
   L'avv.   Borselli  eccepisce  l'illegittimita'  costituzionale  del
 secondo comma, art. 34, del c.p.p. in relazione agli artti. 3, 24, 25
 e  27  della  Costituzione   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  del  giudice del dibattimento che abbia rigettato
 la richiesta di applicazione della pena ex  art.  444  del  c.p.p.  a
 partecipare  al  giudizio  e  cio' in riferimento anche alle sentenze
 della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186
 e  399  del  1992  e  chiede  trasmettersi  gli   atti   alla   Corte
 costituzionale. Il p.m. ritiene fondata l'eccezione e si associa.