IL TRIBUNALE L'avv. Borselli eccepisce l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, art. 34, del c.p.p. in relazione agli artti. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. a partecipare al giudizio e cio' in riferimento anche alle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186 e 399 del 1992 e chiede trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Il p.m. ritiene fondata l'eccezione e si associa.